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Significato della OLL 4 per le aziende non soggette all’obbligo di approvazione dei piani

La OLL 4 non è applicabile alle aziende non soggette all’obbligo di approvazione dei piani in senso giuridico. Per quest’ultime vigono invece le prescrizioni dell’OPI e, per quanto concerne la tutela della salute , le disposizioni della OLL 3. Tuttavia è possibile che le disposizioni della OLL 4 vengano applicate indirettamente anche alle aziende non soggette all’obbligo di approvazione dei piani in quanto possono essere considerate come espressione delle misure necessarie per esperienza e applicabili in base allo stato della tecnica (cfr. art. 6 , cpv. 1 LL e art. 82 cpv. 1 LAINF). In questo senso possono essere prese in considerazione per adempiere le disposizioni dell’OPI spesso formulate come obiettivi di protezione.

Va tuttavia ricordato che le autorità d’esecuzione non possono influire in modo vincolante sulla pianificazione edilizia delle aziende non soggette all’obbligo di approvazione dei piani. Nel quadro dell’approvazione dei piani prevista in numerosi cantoni si può e deve rinviare alla OLL 4 per quanto concerne la consulenza e le raccomandazioni. Dato che le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e la tutela della salute devono comunque essere osservate dalle aziende, l’approvazione dei piani rappresenta un buon strumento per evitare che nuovi impianti o costruzioni debbano essere adattati dopo che l’attività dell’azienda è già stata avviata.

Un’azienda già esistente può essere obbligata ad attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni della OLL 4 nella misura in cui la sua struttura edile lo permette. Se viene imposta una misura di protezione e non è possibile trovare in altro modo una soluzione soddisfacente, il datore di lavoro è tenuto ad apportare modifiche edili anche ridotte.

In questo modo si vuol far sì che anche per le aziende non soggette all’obbligo di approvazione dei piani vengano ricercate delle soluzioni il più possibile vicine alle disposizioni della OLL 4 o di ugual valore. Per questo motivo nella presente guida, per le spiegazioni delle singole disposizioni OPI (cfr. ad es. art. 20 OPI sulle vie di fuga) vengono ripresi i corrispondenti regolamenti della OLL 4.

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