Procedura di approvazione dei piani
Art. 7 LL
Art. 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 45 OLL 4
Secondo l'art. 7 LL, chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LL, deve sottoporre i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. Ciò vale non solo per i progetti di costruzione veri e propri, ma anche per qualsiasi trasformazione di installazioni aziendali interne tale da comportare un cambiamento importante di un procedimento di lavoro oppure pericoli elevati per i lavoratori.
L'autorità cantonale assume il rapporto della Suva concernente i piani inoltrati. Approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l’approvazione a speciali misure protettive.