Controllo degli impianti elettrici a corrente forte e dei prodotti elettrici
Impianti elettrici a corrente forte
Art. 21 LIE
Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'art. 3 della LIE è affidato in generale all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (vedi complemento). Per le ferrovie elettriche il controllo incombe all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 26 LIE
Art. 36 cpv. 1 OIBT
Almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ad es. per gli impianti nei cantieri: 1 anno), i gestori di rete invitano per iscritto i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'art. 37 OIBT prima della fine del periodo di controllo.
Gli impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato o dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (vedi complemento), nonché la periodicità dei controlli sono elencati nell'allegato dell'OIBT.
Prodotti elettrici
Art. 19 OPBT
In qualità di organo di controllo, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (vedi complemento) verifica se i prodotti a bassa tensione immessi in commercio soddisfano le prescrizioni dell'OPBT (vedi complemento). A tale scopo effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora vi siano indizi fondati (osservazione del mercato).