Art. 90 OPI
Il datore di lavoro è per legge obbligato ad adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ne consegue che le spese che ne derivano (per es. equipaggiamenti di protezione , attrezzature di protezione per le attrezzature di lavoro e altre costruzioni, nonché istruzione dei collaboratori) sono a suo carico. La stessa cosa vale per le spese del personale che si occupa specialmente dei problemi della sicurezza sul lavoro (addetti alla sicurezza, medici aziendali, ecc.).
Il datore di lavoro non può evitare queste spese astenendosi dall'adottare le misure necessarie in materia e aspettando che l'organo esecutivo proceda all'esecuzione a spese dell'obbligato o effettui l'esecuzione diretta. D'altronde anche le spese di queste misure coercitive vanno pienamente a carico del datore di lavoro.