Premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali
Art. 98 cpv. 1 OPI
Il premio supplementare per la prevenzione degli
Art. 100 cpv. 1 OPI
Il premio supplementare può essere utilizzato dagli assicuratori solo per scopi ben precisi, ossia:
- per pagare la loro aliquota all'upi (art. 98 cpv. 1 OPI)
- per finanziare provvedimenti propri o di terzi ai fini della prevenzione degli infortuni non professionali
- per ricercare dati statistici destinati all'upi e riguardanti la prevenzione degli infortuni non professionali
Art. 100 cpv. 2 OPI
Gli assicuratori devono tenere un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare.
Art. 99 OPI
Normalmente il premio supplementare viene adeguato ogni 5 anni. Esso viene fissato dal Consiglio federale su proposta degli assicuratori previa audizione delle organizzazioni interessate.
Il premio supplementare viene riscosso assieme al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Normalmente esso va pagato quindi dal lavoratore (art. 91 cpv. 2 LAINF).