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Ultima modifica: 13.07.2023
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Premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 98 cpv. 1 OPI

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali deve essere calcolato in modo da consentire il pagamento almeno della quota annuale che gli assicuratori partecipanti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) sono tenuti a versare all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi).

Art. 100 cpv. 1 OPI
Il premio supplementare può essere utilizzato dagli assicuratori solo per scopi ben precisi, ossia:

  • per pagare la loro aliquota all'upi (art. 98 cpv. 1 OPI)
  • per finanziare provvedimenti propri o di terzi ai fini della prevenzione degli infortuni non professionali
  • per ricercare dati statistici destinati all'upi e riguardanti la prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 100 cpv. 2 OPI
Gli assicuratori devono tenere un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare.

Art. 99 OPI
Normalmente il premio supplementare viene adeguato ogni 5 anni. Esso viene fissato dal Consiglio federale su proposta degli assicuratori previa audizione delle organizzazioni interessate.

Il premio supplementare viene riscosso assieme al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Normalmente esso va pagato quindi dal lavoratore (art. 91 cpv. 2 LAINF).

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