Compito dell'organo esecutivo
Art. 69 cpv. 3 OPI
L'
Art. 69 cpv. 4 OPI
Prima di rilasciare l'autorizzazione, gli organi d'esecuzione cantonali richiedono il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, attraverso quest'ultimo, il rapporto della Suva.
L'organo esecutivo terrà conto nelle sue decisioni del fatto che anche le prescrizioni concrete permettono, in molti casi, determinate deroghe e che con l'evoluzione della tecnica possono essere elaborate altre misure, persino migliori, per raggiungere l'