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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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Diritto dell'organo esecutivo

Art. 61 OPI

L'organo esecutivo ha il diritto, durante le ore di lavoro aziendali e senza restrizioni di sorta, di visitare un'azienda e di interrogare le persone. Le ispezioni nelle aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Nei casi urgenti, per esempio in presenza di un potenziale pericolo il datore di lavoro deve permettere l'accesso anche fuori delle ore lavorative.

L'organo esecutivo è autorizzato a effettuare tutte le constatazioni e tutti gli accertamenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro e, in caso di bisogno, a prelevare dei campioni. Le constatazioni fatte possono essere completate dalle informazioni ricevute sul posto. I lavoratori possono essere interrogati anche senza l'esplicito consenso del datore di lavoro e in sua assenza.

Se l'accesso o un'informazione vengono rifiutati a torto, l'organo esecutivo ricorda le disposizioni penali previste (art. 113 LAINF).

Da solo non può tuttavia ottenere l'accesso, ma deve richiedere l'intervento delle forze di polizia locali.

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