back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Diritto dell'organo esecutivo

Art. 61 OPI

L'organo esecutivo ha il diritto, durante le ore di lavoro aziendali e senza restrizioni di sorta, di visitare un'azienda e di interrogare le persone. Le ispezioni nelle aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Nei casi urgenti, per esempio in presenza di un potenziale pericolo il datore di lavoro deve permettere l'accesso anche fuori delle ore lavorative.

L'organo esecutivo è autorizzato a effettuare tutte le constatazioni e tutti gli accertamenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro e, in caso di bisogno, a prelevare dei campioni. Le constatazioni fatte possono essere completate dalle informazioni ricevute sul posto. I lavoratori possono essere interrogati anche senza l'esplicito consenso del datore di lavoro e in sua assenza.

Se l'accesso o un'informazione vengono rifiutati a torto, l'organo esecutivo ricorda le disposizioni penali previste (art. 113 LAINF).

Da solo non può tuttavia ottenere l'accesso, ma deve richiedere l'intervento delle forze di polizia locali.

Torna all'inizio