back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Compito dell'organo esecutivo

Art. 61 OPI

L'organo esecutivo deve constatare se il datore di lavoro e i lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda osservano le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, incluse le disposizioni sul ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro / MSSL (art. 11a - 11g OPI).

Inoltre deve

  • verificare attraverso un controllo del sistema MSSL (incluse prove a campione sul posto di lavoro) se le direttive MSSL vengono osservate,
  • accertarsi che vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza e salute conformemente agli art. 12 - 46 OPI / OLL 3 ,
  • chiarire se sussiste la necessità di una consulenza,
  • individuare le cause degli infortuni.

Ciò avviene attraverso ispezioni e inchieste sul posto.

L'organo esecutivo deve redigere un rapporto scritto su ogni ispezione e su ogni inchiesta. Occorre indicare cosa è stato visitato, con chi si è discusso, le persone alle quali sono state poste domande e l’oggetto delle domande stesse. Inoltre vanno indicate integralmente sia le constatazioni fatte sia le informazioni ricevute e in particolare tutte le carenze tecniche accertate nel campo della sicurezza sul lavoro. Vanno citate anche eventuali soluzioni o misure concrete qualora fossero state discusse o richieste sul posto.

I protocolli devono menzionare anche il risultato delle eventuali domande rivolte ai diretti interessati in occasione della visita. I rapporti sulle inchieste di infortuni devono contenere solo le indicazioni volte ad accertare le cause dell'infortunio. L’organo esecutivo non può pronunciarsi nei confronti di terzi sulla questione della colpevolezza (segreto professionale conformemente all’art. 33 LPGA, comunicazione di dati nei limiti degli art. 96 -98 LAINF).

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