back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Compito dell'organo esecutivo

Art. 60 OPI

Art. 27 cpv. 1 LPGA

L'attività degli organi esecutivi ha inizio con la consulenza (più info) a favore dei diretti interessati. Il primo obiettivo deve essere quello di sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori ai problemi della sicurezza. Occorre motivarli a un comportamento in tutta sicurezza e alla creazione di ambienti e procedimenti lavorativi sicuri.

Gli organi esecutivi sono tenuti a fornire questa consulenza. I datori di lavoro hanno invece il diritto di richiederla. Se il datore di lavoro ne fa richiesta, l'organo esecutivo deve dare informazioni secondo scienza e coscienza. Nei casi in cui l'organo esecutivo non disponga delle conoscenze in materia, esso deve indicare dove è possibile ottenere i consigli tecnici.

La consulenza può comprendere l'informazione generale (più info) o la consulenza individuale (più info).

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