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Ultima modifica: 13.07.2023
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Procedimento in casi urgenti

Art. 62 cpv. 2 OPI

In caso d'urgenza, quando incombe un pericolo, si rinuncia all' avvertimento. L'organo esecutivo rilascia allora una decisione (più info) esigibile immediatamente esecutiva.

Se il pericolo è immediato e grave, l'organo esecutivo deve invitare le autorità cantonali (più info) competenti a prendere i necessari provvedimenti precauzionali (più info) (art. 86 LAINF).

I dettagli formali riguardanti la procedura in casi urgenti sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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