Recinzioni e parapetti speciali per il passaggio di merci o procedimenti di produzione
Art. 21 OPI
Se, per motivi di produzione, si è costretti a trasportare le merci sopra zone con pericolo di caduta, bisogna predisporre recinzioni e parapetti speciali che impediscano la caduta dall'alto di persone e oggetti. Questi punti devono essere sempre muniti di protezioni laterali, anche in caso di scarico immediato.