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Ultima modifica: 12.07.2023
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Recinzioni e parapetti speciali per il passaggio di merci o procedimenti di produzione

Art. 21 OPI

Se, per motivi di produzione, si è costretti a trasportare le merci sopra zone con pericolo di caduta, bisogna predisporre recinzioni e parapetti speciali che impediscano la caduta dall'alto di persone e oggetti. Questi punti devono essere sempre muniti di protezioni laterali, anche in caso di scarico immediato.

Complemento: Recinzioni speciali
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