Passerelle mobili e piattaforme di sollevamento per le rampe di carico
Art. 22 OPI
I punti con pericolo di caduta dovuti alla presenza di passerelle mobili e piattaforme di sollevamento devono essere protetti.
Le rampe ferroviarie, le passerelle mobili e le piattaforme di sollevamento non devono invadere lo spazio riservato alla rampa.
Le passerelle mobili e le piattaforme di sollevamento devono essere conformi alle relative disposizioni (vedi complemento).