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Ultima modifica: 12.07.2023
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Manovre di accostamento a marcia indietro alle rampe di carico

Art. 22 OPI

Se esistono più posti di accostamento ubicati uno vicino all'altro, sulle aree d'accostamento deve esserci una sufficiente distanza di sicurezza fra i veicoli onde permettere alle persone di tenersi lontane dai veicoli (vedi complemento).

319.13i-Sicherheitsabstand

Affinché sia possibile accostarsi correttamente alla rampa di carico, la corsia sulle aree d'accostamento deve essere segnalata.

Bisogna ricorrere ad accorgimenti appropriati per evitare spostamenti o rovesciamenti dei veicoli durante l'operazione di carico e scarico (per es. azionando i freni del veicolo, infilando sotto le ruote apposite calzatoie). A tal riguardo occorre tener conto delle forze che possono subentrare dalle manovre di frenatura o acceleramento dei veicoli di caricamento – carrelli elevatori.

Alle rampe di carico la distanza di sicurezza fra il veicolo - anche le parti sporgenti del veicolo stesso - e le parti dell'edificio deve essere di almeno 0,5 m. Nella zona sopra la rampa, questa distanza di sicurezza può essere eccezionalmente ridotta a 0,4 m (figure 1 a 3).

319-13-1-1-i
Fig. 1 - vista dall'alto

Figura 1:

Nell'esempio illustrato in alto (figura 1) la rampa è spostata in avanti in modo tale che fra il veicolo e le parti dell'edificio rimanga, a respingente compresso, una distanza di sicurezza ridotta "sR" pari ad almeno 0,4 m.

319-13-1-2-i

Figura 2:

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319-13-1-3-i

Figura 3:

Nell'esempio della figura 3 le pareti laterali sono spostate in avanti. La distanza "s" fra il veicolo e la parete laterale deve essere di almeno 0,5 m.

Complemento: Rampe di carico
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