Indicazioni della portata
Art. 12 OPI
Il pavimento di locali, ballatoi o pianerottoli, destinati alla fabbricazione, al deposito o alla movimentazione di materiali e merci, deve riportare, ben visibile e in modo indelebile la chiara indicazione della portata. Questa indicazione può essere evitata solo quando risulta impossibile superare il carico ammissibile.