back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Separazione del traffico pedonale dal traffico veicoli

Art. 19 OPI

I passaggi per il traffico pedonale devono essere separati il più possibile dalle vie di circolazione per i veicoli, specialmente in corrispondenza di porte e portoni (più info).

Per le installazioni di binari valgono disposizioni speciali.

Il traffico di veicoli all’interno dell’azienda che non circolano su rotaia è soggetta alle stesse regole del codice della strada, mentre per i veicoli su rotaia vigono le prescrizioni di manovra interne all'azienda (più info).

In particolare, la circolazione di veicoli non ha diritto di precedenza nelle zone di traffico pedonale.

Complemento: Separazione del traffico pedonale das traffico veicoli
Torna all'inizio