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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 12.07.2023
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Passaggi in canali

Art. 19 OPI

Le condotte sulle quali deve essere possibile il passaggio vanno provviste di una via di circolazione con un’altezza di almeno 1,85 m e una larghezza di 0,6 m (più info).

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