8.5 Protezione da rischi dovuti ad un'illuminazione non appropriata
Art. 35 OPI Illuminazione
1 I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite.
2 Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.
I requisiti concernenti l'illuminazione dei luoghi di lavoro e di intervento su e nelle attrezzature di lavoro risultano soddisfatti quando:
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nei luoghi in cui l'illuminazione naturale è insufficiente essa viene completata con una artificiale
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è stata predisposta un'illuminazione d'emergenza nei luoghi in cui le attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere eseguite anche in caso di improvvisa interruzione dell'illuminazione normale
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la zona di lavoro è illuminata senza creare abbagliamenti
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vengono evitati eccessivi contrasti di luminosità
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lo spettro cromatico dell'illuminazione è adattato all'attività visiva (per es. individuazione sicura del colore dei fili della corrente elettrica)
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vengono evitati effetti fastidiosi dovuti allo sfarfallamento o all'azione stroboscopica