3. Applicazione (Dir. CSFL 6508 Appello MSSL)
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.
3.2
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.
3.3
Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa cinquanta o più collaboratori, definisce in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.
3.4
Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa meno di cinquanta collaboratori, è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3 – 10 OPI.
Dall’ allegato 1 «Pericoli particolari»
Aziende:
- con condizioni particolari sui luoghi di lavoro
- con pericoli di incendio ed esplosione
- esposte ad agenti chimici e biologici
- esposte ad agenti fisici
Determinante per l’obbligo di ricorrere agli specialisti del lavoro è la lista dei pericoli
particolari di cui all’allegato 1.
Le aziende con un tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali dello 0.5% o più
della somma salariale presentano di norma pericoli particolari.
Dimensioni dell’azienda Numero collaboratori
Ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro
Sistema di sicurezza e organizzazione Opportuna definizione delle competenze e dei processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute
Azienda con pericoli particolari secondo l’allegato 1
3.1
10 e più
Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate 1)
Documentazione dell’organizzazione
3.2
Meno di 10
Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate mediante mezzi semplici 1)
Azienda senza pericoli particolari secondo l’allegato 1
3.3
50 e più
Ricorso facoltativo
Documentazione dell’organizzazione
3.4
Meno di 50
Ricorso facoltativo
1) Definizione di «prova» o di «prova mediante mezzi semplici» cfr. allegato 4 «Definizioni e spiegazioni»