back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Definizione di "fonte d’accensione"

Art. 29 OPI

Gli incendi o le esplosioni si possono verificare solo se

  • sostanze infiammabili o esplosive o un’atmosfera esplosiva (ovvero una miscela di gas, vapori, nebbia o polveri infiammabili e ossigeno in quantità sufficiente e giusta proporzione) e
  • una fonte di accensione con sufficiente energia (innesco)
sono presenti nello stesso luogo e allo stesso momento.

Di seguito viene esaminato, in particolare, il modo di evitare le fonti di accensione.
Torna all'inizio