Attrezzature di lavoro in zone esplosive, disposizioni speciali riguardanti le fonti d’accensione
Art. 29 OPI
Per le attrezzature di lavoro impiegate in zone esplosive si applica l’” Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE) ”
Speciali disposizioni in materia sono contenute in diverse normative e regolamenti (vedi complemento).