Scale nell'edilizia
Art. 16 OPI
Art. 9 - 15 OLCostr
Nell'edilizia non sempre è possibile osservare interamente le disposizioni summenzionate a causa dei continui mutamenti delle condizioni di lavoro e del carattere provvisorio delle installazioni in dotazione sui cantieri. I posti di lavoro a più di 1 m di profondità devono essere resi accessibili mediante scale a pioli o a gradini, o altri strumenti ausiliari di lavoro equivalenti. Le scale con più di cinque gradini devono essere munite di corrimano.