Distanza di sicurezza in corrispondenza dei veicoli sugli spiazzi per le manovre d'accostamento
Art. 22 cpv. 2 OPI
Le strutture al di sopra delle superfici delle rampe di carico e gli oggetti depositati sulle rampe di carico devono essere sufficientemente distanti dai bordi della rampa per lasciare fra loro e i veicoli situati sugli spiazzi riservati alle manovre d'accostamento uno spazio intermedio (spazio libero) di almeno 0,5 m.